Regolamento Espsositori

Tutti gli espositori che partecipano a SoundExpò accettano automaticamente il presente regolamento generale.
Art. 1 – ORGANIZZAZIONE/ DATA / ORARI
ASS. ATLAS ETS. (di seguito identificato anche come “organizzatore” o “organizzazione”) organizza in Pescara, SoundExpò, che si svolgerà il 7 e 8 Ottobre 202e presso la struttura Aurum Pescara del Comune di Pescara, largo Gardone Riviera (PE). L’organizzatore si riserva di modificare la durata, le date di apertura, di chiusura e gli orari della manifestazione, senza che ciò comporti alcun diritto di indennizzo a favore degli espositori. Orario: sabato 11,00 – 20,00 e domenica 10,00 – 20,00 per i Visitatori, mentre per gli Espositori l’orario è: sabato 10,00 – 20:00 e domenica 10,00 – 20,00. Per uscire dai locali espositivi prima di tale orario, si dovrà pagare una penale di E. 500,00 considerata come danno all’immagine della manifestazione. L’ingresso è a pagamento per i visitatori. L’organizzazione si riserva la facoltà di stabilire e modificare l’orario giornaliero di apertura e di chiusura della Mostra. Agli espositori e ai loro dipendenti viene concesso di accedere nei locali un’ora prima dell’apertura. Gli stessi sono obbligati ad abbandonare i locali entro mezz’ora dalla chiusura. Non è ammessa la permanenza oltre tale limite.

Art. 2 – FINALITA’
La mostra è indetta al fine di valorizzare il settore musicale creando un momento di incontro con musicisti, produttori, associazioni, commercianti e utilizzatori finali.

Art. 3 – SETTORI MERCEOLOGICI E PRODOTTI ESPOSTI
Strumenti musicali, Musicisti, Autori, Case discografiche, Produttori, Editoria e altro connesso – Gadget – Abbigliamento e accessori – Street food, Enogastronomia del territorio, Accademie musicali, Concerti e spettacoli, Collecting musicali.

Art. 4 – POSSONO PARTECIPARE
Tutte le categorie di operatori italiani ed esteri dei settori riguardanti l’ambito musicale. Altri operatori commerciali non rientranti specificatamente nei settori sopra citati sono ammessi ad insindacabile giudizio dell’organizzatore.

Art. 5 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione alla mostra occorre: a) presentare domanda di partecipazione su apposito modulo, allegato al presente Regolamento indirizzandola all’organizzatore; b) versare una quota pari al 50% dell’ammontare del canone per le aree prenotate, all’atto della presentazione della domanda di ammissione; c) versare il saldo del canone per le aree prenotate unitamente alla quota di iscrizione e altri canoni accessori entro e non oltre il 30 Luglio 2023; d) versare la quota di iscrizione secondo la modulistica. La presentazione della domanda implica l’accettazione di tutte le norme e i regolamenti della Fiera da parte del richiedente.

Art. 6 – ACCETTAZIONE DELL A DOMANDA – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
Gli organizzatori decideranno in assoluta autonomia e a loro insindacabile giudizio se accettare o meno la domanda di partecipazione con il solo obbligo di precisare i motivi della mancata accettazione per le domande tempestivamente pervenute di espositori che ne facciano formale istanza. Nel caso di mancata accettazione verrà rimborsata la quota versata. L’assegnazione degli stand viene effettuata sulla base dei dati indicati sulla domanda di partecipazione, dati che per lo stand desiderato sono da considerarsi puramente indicativi e non impegnano in alcun modo gli organizzatori né possono condizionare la domanda di partecipazione. I tempi e le modalità per l’allestimento degli spazi espositivi (posteggi) sono i seguenti: Venerdì 30 Settembre dalle 8,30 alle ore 19,00 e il sabato 7 Ottobre dalle 7,00 alle 09,00. Gli organizzatori si riservano la facoltà, per esigenze organizzative o cause tecniche, di cambiare posizione o ridurre le superfici assegnate senza diritto da par te dell’assegnatario ad alcun risarcimento, ad eccezione del rimborso proporzionale in caso di riduzione di area.

Art. 7 – RIMOZIONE
Le operazioni di rimozione degli allestimenti e di sgombero dei posteggi, possono avere luogo con i seguenti orari: inizio dalle ore 8,30 del 3 Ottobre fino alle ore 19,00. L’espositore è obbligato a riconsegnare il posteggio nell’identico stato in cui gli è stato affidato, facendolo constatare all’organizzazione della Mostra. Gli eventuali danneggiamenti dovranno essere prontamente rifusi. Dopo tale termine l’organizzazione non assume obblighi o responsabilità di custodia per lo stand o il materiale rimasto nel posteggio che potranno essere ritornati all’espositore a sue totali spese e rischio dall’organizzazione, senza responsabilità di questa per eventuali ammanchi, rotture, ecc., conseguenti alla rimozione o all’invio. È fatto divieto al partecipante di deteriorare i pavimenti e le pareti del posteggio e di sopraelevarle con l’allestimento oltre i limiti di altezza fissati, nonché di utilizzare le strutture murarie per appendere insegne e similari. Eventuali deroghe dovranno essere discusse e valutate con l’organizzazione.

Art. 8 – FACOLTÀ DI RITENZIONE
L’organizzatore senza alcuna responsabilità per eventuali conseguenze, si riserva il diritto di non consentire l’uscita dei materiali esposti, in caso di inadempienza contrattuale da parte dell’Espositore. L’organizzatore non è responsabile degli eventuali danni ai materiali d’esposizione che dovessero verificarsi nell’applicazione del predetto diritto.

Art. 9 – TARIFFE
per le tariffe degli stand allestiti, non allestiti, aree libere, posteggi, arredi, polizze, e tutti i prodotti e servizi acquistabili, bisogna fare riferimento alle tariffe indicate nel modulo “Domanda di Partecipazione” allegato al presente regolamento – Tutti gli importi sono Iva esclusa. La Quota di iscrizione – (vedi specifiche nella domanda di partecipazione o Art. 5). L’espositore dovrà contenere il proprio allestimento entro la superficie assegnata individuabile mediante appositi segni a pavimento. I tavoli espositivi sono privi di copertura e spetta all’espositore provvedere al loro allestimento. Nel canone di partecipazione e quota di iscrizione sono comprese le seguenti prestazioni: affitto area espositiva, sorveglianza generale e servizio d’ordine, pulizia generale aree comuni, smaltimento rifiuti, illuminazione generale, assistenza agli espositori, Ciabatta elettrica, Tavolo e 2 Sedie (per ulteriori arredi vedi listino dedicato). Sono escluse dal canone e quindi a carico del partecipante: l’allestimento ed arredamento interno degli stand, diritti speciali di allacciamento per: acqua, telefoni, energia elettrica, aria compressa e relativi consumi, assicurazione, la pulizia all’interno dello stand, le derivazioni agli stand delle condutture per energia elettrica supplementare, acqua, aria compressa.

Art. 10 – RINUNCIA
Il partecipante che per legittima, comprovata impossibilità sopravvenuta, non sia in grado di inter venire alla manifestazione, potrà recedere dal contratto dandone comunicazione agli organizzatori con lettera raccomandata A . R. almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione, ferma restando l’acquisizione agli organizzatori dell’anticipo cauzionale. Se detta comunicazione verrà data meno di 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione, il partecipante sarà tenuto al pagamento dell’intera quota di partecipazione. In tale ipotesi l’organizzazione potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri espositori. Il partecipante che non abbia provveduto ad allestire il proprio stand entro le ore 09.00 del giorno stesso l’apertura sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e tenuto oltre che al pagamento dell’intera quota di partecipazione anche al rimborso dei danni diretti e indiretti subiti dall’organizzazione la quale potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri espositori.

Art. 11 – SUBAFFITTI E CESSIONI
La cessione, anche a titolo gratuito, o il subaffitto di tutto o parte del proprio posteggio sono tassativamente vietati, salvo speciale autorizzazione dell’organizzazione.

Art. 12 – RAPPRESENTANTI DELLE DITTE
Alla presentazione della domanda la ditta espositrice dovrà indicare nominativamente il personale distaccato alla Mostra ed in particolare quello del proprio rappresentante, il quale dovrà essere autorizzato a trattare con gli organizzatori ogni questione inerente alla mostra.

Art. 13 – DITTE RAPPRESENTATE
Gli espositori che siano esclusivisti o rappresentanti di altre ditte e ne espongano i prodotti o qualsiasi materiale informativo o pubblicitario all’interno del posteggio, sono tenuti a dichiararlo agli organizzatori, allegando alla domanda di partecipazione l’elenco delle aziende rappresentate.

Art. 14 – ABBANDONO
È espressamente vietato lasciare incustoditi od in stato di abbandono i posteggi durante le ore di apertura della Mostra. Si considerano abbandonati i posteggi lasciati senza sorveglianza od in stato di palese incuria nel corso della manifestazione.

Art. 15 – VIGILANZA
Senza con ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, è assicurato un servizio di vigilanza normale diurno e notturno. Ogni responsabilità per rischi di qualsiasi natura (furti, danneggiamenti, ecc.; compresi quelli naturali e di forza maggiore) per quanto è esposto o fa parte della Mostra, è per tanto a carico dell’espositore.

Art. 16 – SICUREZZA SUL LAVORO
L’espositore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare da quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. L’espositore, nell’affidamento ad aziende esterne dei lavori di allestimento e disallestimento o di qualsiasi altro lavoro all’interno del quartiere fieristico, ai sensi del citato D.lgs. deve verificarne la capacità tecnico professionale, informarle dei rischi specifici esistenti nel quartiere fieristico e delle disposizioni previste dai regolamenti del Centro Espositivo e di Servizi della Camera di Commercio di Chieti nonché ottemperare a quant’altro previsto dalla normativa.

Art. 17 – ALLESTIMENTI
L’allestimento e l’uso dei posteggi anche per quanto riguarda i richiami fonici devono essere attuati previo consenso dell’organizzazione. Ogni progetto di allestimento del posteggio deve essere presentato all’organizzazione e soltanto dopo approvazione si potranno iniziare i lavori. La stessa si riserva il diritto di far togliere tutto o parte di un allestimento eseguito senza approvazione, che contrasti ad inappellabile giudizio dell’organizzazione, con il regolamento, che disturbi la vista del complesso del padiglione, che sia dannoso verso gli aderenti posteggi o al pubblico.

Art. 18 – UTENZE
Agli espositori sarà assicurata la fornitura gratuita di energia elettrica e sarà disponibile un quadro elettrico con prese industriali entro una distanza massima di metri 30, e di acqua nei limiti degli impianti a disposizione della Mostra. Tutte le installazioni straordinarie di impianti di erogazione come pure qualsiasi modifica agli impianti esistenti devono essere preventivamente richiesti all’organizzazione la quale, in caso di accettazione della domanda, vi provvederà direttamente a mezzo di suo personale specializzato, addebitando tutte le spese all’Espositore richiedente.

Art. 19 – TESSERE DI SERVIZIO
Ogni ditta espositrice ha diritto a dei pass di servizio a seconda dello spazio espositivo (posteggio) acquistato.

Art. 20 – STAND NON ALLESTITO
Gli spazi espositivi non allestiti vengono messi a disposizione privi di allestimento, salvo diversi accordi con l’organizzatore e ogni allestimento resta a carico del partecipante. L’allestimento degli stand deve essere attuato previo consenso degli organizzatori, a tale scopo il progetto di allestimento deve essere presentato in tempo utile agli organizzatori e solo dopo approvazione da parte dell’organizzazione stessa si potranno iniziare i lavori. Per quanto concerne fondali, divisori e insegne si prescrive quanto segue: 1) Per gli stand a muro il fondale è consentito fino a mt. 3,00 dal suolo. 2) Per gli stand non a parete, il fondale e i divisori laterali non possono superare l’altezza di mt. 3,00 dal suolo. 3) Sono consentite le insegne luminose (non intermittenti) fino ad un’altezza di mt. 3,00 dal suolo purché – a giudizio inappellabile dell’organizzazione – siano installate in modo da non recare danno alle esposizioni adiacenti. È assolutamente vietato inoltre invadere le corsie di passaggio. 4) Sono vietate applicazioni di scritte, insegne, tinteggiature su vetri e pannelli divisori messi a disposizione dell’organizzazione. È vietato piantare chiodi o tappi ad espansione. È fatto obbligo di lasciare libere le uscite di sicurezza, le prese di corrente, così pure gli impianti antincendio. Nel caso dette disposizioni non venissero rispettate, sarà facoltà dell’organizzazione applicare una multa pari al valore del danno stimato. Tutto il materiale usato per l’allestimento deve essere del tipo incombustibile autoestinguente o ignifugo all’origine, come previsto dalle vigenti norme di prevenzione incendio emanate dal Ministero dell’Interno. Gli espositori pertanto che provvederanno all’allestimento dello stand personalmente o incaricando una ditta allestitrice prendono atto delle proprie responsabilità civili e penali per eventuali danni provocati dall’inosservanza o violazione delle norme di prevenzione incendio. È necessario che gli espositori, che necessitino di energia elettrica, si facciano obbligo di rispettare le norme vigenti, le norme tecniche nel montaggio dell’impianto. Si fa obbligo di rispettare nel montaggio dell’impianto elettrico le norme tecniche stabilite dal C.E.E. Ogni impianto dovrà essere dotato di interruttore differenziale (salvavita) da 0,03 A , cavo anti fiamma e spina a norma dal quale deriveranno gli allacciamenti. L’organizzazione si riserverà la facoltà di sospendere la fornitura dei servizi tecnici agli espositori che non si attenessero alle norme prescritte. Qualora l’impianto non sia stato favorevolmente verificato, l’elettricista ufficiale non eseguirà l’allacciamento alla rete generale finché l’espositore non abbia provveduto a renderlo regolamentare. Dopo l’allacciamento autorizzato ed in occasione di ulteriori verifiche, l’elettricista ufficiale è inoltre tenuto a distaccare quegli impianti che non risultassero corrispondenti alle norme a seguito di manomissioni o alterazioni. L’espositore che non desideri provvedere direttamente all’impianto elettrico del proprio stand (interruttore differenziale, presa a terra per erogazione corrente, allaccio alla rete elettrica generale e ad eventuale impianto di illuminazione) può farne richiesta diretta a Ass. Atlas Ets. Il solo utilizzo di bombole di ossigeno ed elio all’interno dell’esposizione sarà subordinato, nei modi, quantità e termini, dal parere scritto degli organismi di vigilanza preposti secondo quanto previsto dalle normative di legge in materia di sicurezza. È pertanto fatto obbligo di segnalare a Ass. Atlas Ets. preventivamente all’atto dell’iscrizione la necessità di utilizzare bombole contenenti gas di cui sopra, il numero di bombole e il certificato di idoneità delle stesse. Ass. Atlas Ets. prenderà atto della richiesta ed effettuerà le opportune verifiche del caso, riservandosi l’insindacabile giudizio sulla decisione finale per l’accettazione dell’ingresso delle bombole all’interno della manifestazione, anche sulla base del parere degli organismi di vigilanza.

Art. 20/bis – POSTAZIONE TAVOLO
La postazione “Tavolo” comprende 1 Tavolo (tipo set birreria o similare) che misura  cm. 220×70 – 1 Sedia e prese elettriche condivise. Ogni altra disposizione dovrà essere concordata e preventivata con l’organizzatore.

Art. 21 – DIVIETI PARTICOLARI
È esplicitamente vietato introdurre nel recinto della Mostra materie esplosive, detonanti, asfissianti e comunque pericolose, come pure è vietato accendere fuochi con alimentazione a benzina od altro materiale infiammabile, senza le prescritte cautele e le necessarie autorizzazioni degli Organi preposti. È fatto obbligo ai partecipanti di denunciare il peso dei macchinari eccedenti il carico di Kg. 350 al mq. e ciò onde evitare danni ed imprevisti lavori di sistemazione atti a causare una maggiore spesa di cui il partecipante deve rimborsare l’impor to.

Art. 22 – SORVEGLIANZA GENERALE – VIGILANZA – SICUREZZA
Per tutta la durata della Manifestazione, nonché per i giorni previsti per l’allestimento e lo sgombero degli stand, l’organizzatore provvede ad un servizio generale di sorveglianza diurna e notturna all’interno del Quartiere Fieristico, non assume tuttavia alcuna responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi. Durante l’intero orario di apertura della manifestazione, sia nella fase di allestimento che di disallestimento, l’espositore è tenuto alla custodia e sorveglianza dei propri stand o direttamente o tramite proprio personale. Si raccomanda alle ditte che espongono oggetti facilmente asportabili di presidiare il proprio stand per tutta la durata dell’orario giornaliero. L’espositore è direttamente responsabile del comportamento del proprio personale di stand e con ciò ne solleva civilmente e penalmente l’organizzatore. Durante lo svolgimento della manifestazione sarà presente il Servizio di Vigilanza Antincendio effettuato da personale qualificato. L’espositore dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni ed alle richieste che per verranno direttamente dal personale dei Vigili del Fuoco in servizio, che ricordiamo, è personale di Polizia Giudiziaria.

Art. 23 – MACCHINARI
Nessun macchinario potrà essere messo in azione senza previa autorizzazione scritta dell’organizzazione e non dovrà recare danno, pericolo, molestia o produrre esalazioni sgradevoli. L’organizzazione curerà il rispetto di tale norma, avvalendosi inoltre delle Leggi e delle regole stabilite a tal riguardo. In ogni caso i macchinari dovranno essere muniti di dispositivi atti a prevenire gli infortuni e l’emissione di liquidi o gas nocivi o molesti.

Art. 24 – RESPONSABILITA / OBBLIGO DI ASSICURAZIONE / COPERTURA ASSICURATIVA
L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per danni arrecati a persone o cose, da chiunque e comunque provocati. In conseguenza non vengono risarciti i danni derivati da furti, danneggiamenti, incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni di acqua, pioggia o altre cause. Ogni espositore è integralmente responsabile dei suoi materiali, dei suoi animali, della sua condotta e del rispetto delle norme vigenti, per tutta la permanenza nei locali, nelle aree della mostra e risponderà personalmente di eventuali danni arrecati all’organizzazione, ai locali espositivi e al pubblico. È fatto obbligo ad ogni espositore di contrarre una polizza che garantisca i beni esposti, sia di proprietà che di terzi, contro i rischi del trasporto, giacenza e movimentazione in Mostra (furto, incendio, bagnatura, scoppio e fulmine) nonché da trasporto di ritorno. L’assicurazione dovrà essere stipulata dall’espositore presso una primaria Compagnia di sua scelta, oppure sottoscrivere una polizza assicurativa con compagnia convenzionata con l’organizzatore. Per l’esposizione di apparecchi e macchine funzionanti, la polizza dovrà includere specificamente i rischi connessi all’esposizione di dette apparecchiature. Con la sottoscrizione del Regolamento Generale l’espositore solleva da ogni e qualsiasi responsabilità l’organizzatore, gli organizzatori ed i terzi in qualsiasi maniera interessati alla manifestazione, rinunciando fin da ora a qualsiasi rivalsa e/o richiesta nei loro confronti per eventuali danni subiti.

Art. 25 – RECLAMI
Eventuali reclami delle ditte espositrici devono essere presentati agli uffici di l’organizzatore entro il periodo di durata della manifestazione. Reclami presentati dopo tale termine non saranno accolti. Le comunicazioni ed i reclami di qualunque natura saranno presi in esame solamente se presentati per iscritto. Le decisioni prese in merito dall’organizzatore sono definitive ed insindacabili. Pertanto gli espositori e i loro dipendenti dovranno rispettare le disposizioni che venissero loro impartite dall’organizzazione sotto pena di esclusione dalla Mostra senza alcun diritto a rimborsi o risarcimenti e con l’obbligo di pagare gli eventuali danni che le loro inadempienze avessero procurato.

Art. 26 PUBBLICITA E PROPAGANDA
prevede la stampa e la diffusione di un Elenco Espositori, tramite catalogo e/o piantina gigante all’ingresso e/o qualsiasi altro supporto digitale o cartaceo, durante il periodo di svolgimento della Mostra. N ella pubblicazione saranno citate le ditte espositrici. A richiesta degli espositori e a pagamento gli stessi potranno aggiungere altre indicazioni, e richiedere altre f orme di pubblicità. Nell’interno del proprio stand le ditte espositrici possono svolgere soltanto quella azione pubblicitaria che, per la sua esteriorità e per la sua sostanza non costituisca rapporto di diretto raffronto con quelle di altri espositori e che non sia comunque di disturbo a terzi. Ogni for ma di pubblicità nel Quartiere Fieristico ad esclusione di quella effettuata all’interno degli stand, è riservata a l’organizzatore e sarà concessa dalla stessa previo pagamento dei canoni stabiliti. L’imposta di pubblicità per affissioni all’interno degli stand dovranno essere regolarizzate direttamente dall’espositore presso gli uffici della concessionaria autorizzata dal Comune di Chieti CH, Corso Marrucino, 81 – Chieti (tel. 0871/3411). Gli apparecchi video, videografici e fonici che vengono utilizzati nello stand devono essere dichiarati alla SIAE – Viale Benedetto Croce 147 – 66100 Chieti (tel. 0871/410945) – 30 giorni prima dell’inizio della mostra per l’assolvimento dei diritti prescritti, qualora venissero trasmessi video o sonori prodotti da autori iscritti alla SIAE. L’uso di tali apparecchi è consentito purché non rechi molestia agli altri Espositori o al pubblico. In caso contrar io Ass. Atlas Ets. si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di farne cessare il funzionamento.

Art. 27 – SOSPENSIONE E INTERRUZIONE
Nel caso in cui l’evento non si debba svolgere per qualsiasi ragione, l’organizzazione si impegna a restituire le tutte le somme versate a qualsiasi titolo dagli espositori. In Nessun caso agli espositori iscritti saranno corrisposti interessi, compensi o indennizzi di sorta. Nel caso in cui, dopo l’avvenuta apertura, la Mostra dovesse venire sospesa o inter rotta per una ragione di qualsiasi natura, l’organizzazione non è tenuta a restituire in tutto o in parte le somme versate a qualsiasi titolo dagli espositori. Nei casi di cui sopra resta escluso c he i partecipanti, per esplicita convenzione, possano ricorrere contro la Fiera a qualsiasi titolo o causa. In nessun caso ai partecipanti saranno corrisposti compensi o indennizzi di sorta.

Art. 28 – VERIFICHE
L’organizzazione può richiedere all’espositore di mostrare il contenuto di contenitori o scatole non visibili, all’interno del proprio spazio espositivo, questo anche per assicurarsi che non vi siano animali di specie vietate o pericolose.

Art. 29 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
È fatto obbligo all’espositore di attenersi alle prescrizioni c he le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione infortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di Ass. Atlas Ets.. Questi ultimi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli Espositori con qualsiasi mezzo, e prevarranno sulle disposizioni generali in precedenza adottate. L’espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondenti ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, ecc.). Compete all’Espositore il pagamento dei diritti SIAE, nel caso all’interno dello stand vengano diffusi motivi musicali, anche se solo come sottofondo. Durante la Mostra potranno essere indetti convegni, concorsi e manifestazioni di vario genere. L’organizzazione si riserva di emanare ulteriori norme o regolamenti integrativi per meglio organizzare la manifestazione. Tali disposizioni avranno lo stesso valore del presente Regolamento Generale e saranno quindi obbligatorie per tutti i partecipanti ed i loro dipendenti.

Art. 30 – GARANZIA DI RISERVATEZZA
I dati che saranno forniti dalle ditte espositrici verranno inseriti nelle banche dati dell’organizzatore e trattati, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali, attraverso varie operazioni, svolte sia in forma cartacea che con l’ausilio di strumenti informatici. Il trattamento dei dati di cui si garantisce la massima riservatezza, è effettuato a fini statistici, di marketing operativo/strategico e per aggiornare le ditte sulle manifestazioni organizzate dall’organizzatore attraverso l’invio di materiale informativo. I dati saranno inseriti esclusivamente nell’archivio ufficiale della manifestazione e per essi le ditte espositrici potranno richiedere in qualsiasi momento, scrivendo all’organizzatore titolare del trattamento, la conferma dell’esistenza o meno dei loro dati e la loro messa a disposizione in modo intellegibile.

Art. 31 – ACCETTAZIONE DEL REGOL AMENTO
Con la presentazione della domanda di iscrizione e la sottoscrizione del presente Regolamento Generale, ogni espositore accetta senza alcuna riserva o limitazione le sopracitate condizioni e le norme c he potranno essere emanate all’organizzatore che sarà quindi legittimato, in casi di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge ad inter venire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel Quartiere Fieristico. Gli eventuali accordi verbali dovranno essere confermati per iscritto dal l’organizzatore.

Art. 32 – CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE
Tutte le parti che hanno sottoscritto il presente regolamento generale stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente regolamento, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di Chieti. Resta inteso che prima di intraprendere una azione legale, le parti si obbligano ad esperire il tentativo di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come disciplinato della Camera di Conciliazione nel suo Regolamento.

Art. 33 – DEMO MUSICALI E PRESENTAZIONI
Alcuni spazi espositivi danno diritto a prenotare gli spazi in una delle sale demo messe a disposizione dall’organizzatore. Le quantità di Demo, gli Orari e le Sale delle demo verranno decise dall’organizzatore in base alla tipologia ed alla complessità della dimostrazione da effettuare. Tutte le aziende che intendono effettuare delle demo dei propri prodotti o servizi devono tassativamente farne richiesta almeno 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione. Tutti gli espositori che intendono usufruire delle sale e degli spazi demo o che effettuano demo all’interno del proprio Stand o area espositiva sono Obbligati a compilare e consegnare 5 giorni prima dell’inizio della manifestazione all’organizzatore una Dichiarazione con la lista dei brani riprodotti e la collecting di appartenenza allo scopo saldare i rispettivi diritti d’autore.

Art. 34 – LIBERATORIA FOTO, VIDEO E LOGHI
I Partecipanti Autorizzano a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto, video, audio, loghi, nomi e marchi ripresi dagli operatori o persone incaricate dal Titolare del trattamento, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito Internet istituzionale, su qualsiasi altro sito web collegato alle iniziative sopra riportate e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani), nonché autorizza la conservazione delle foto, video e audio negli archivi informatici del Titolare e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, eventualmente promozionale e per uso istituzionale. Il presente consenso potrà essere revocato in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare al Titolare o al Responsabile esterno del trattamento sotto riportati.

34.1) RIPRESE FOTO/VIDEOGRAFICHE EFFETTUATE DAGLI ESPOSITORI E RELATIVE RESPONSABILITÀ E MANLEVE

L’Espositore prende atto ed accetta che:

  • la riproduzione di vedute di insieme o di dettaglio esterne e interne e l’introduzione nella Manifestazione di apparecchi fotografi ci o cinematografi ci è subordinata

al rilascio di autorizzazione scritta dall’Organizzatore;

  • gli stand e i prodotti esposti dagli altri Espositori non potranno essere fotografati/cinematografati o comunque riprodotti senza l’autorizzazione degli Espositori interessati e dell’Organizzatore.

L’Espositore rimane responsabile in relazione alle riproduzioni effettuate, non rappresentando l’autorizzazione rilasciata dall’Organizzatore un’assunzione di responsabilità da parte di quest’ultima sulla conformità alla legge delle riproduzioni stesse.

34.2) RIPRESE FOTO/VIDEOGRAFICHE EFFETTUATE DAL’ORGANIZZATORE E RELATIVI IMPEGNI E MANLEVE DELL’ESPOSITORE

All’interno del Quartiere, come segnalato da appositi cartelli, l’Organizzatore (anche tramite terzi incaricati da quest’ultimo) si riserva il diritto di effettuare riprese fotografi che e video afferenti a vedute di insieme o di dettaglio esterne e interne, anche di stand e prodotti esposti, fermo restando quanto pattuito agli art. 12.3 e 12.4 che seguono. L’Espositore prende atto che tali riprese potrebbero, sia pure incidentalmente, avere ad oggetto anche persone fi siche a sé riferibili (es. propri dipendenti/collaboratori, ragazze immagine, guest, ecc.) presenti alla Manifestazione e che fotografi e, filmati, registrazioni che li ritraggono potranno essere mandate in onda, pubblicate, diffuse on line, messe a disposizione del pubblico per finalità commerciali.

L’Espositore, di conseguenza, si impegna a:

  • informare tali soggetti, spiegando loro che chi non vuole essere filmato è tenuto a segnalarlo immediatamente al fotografo o al personale addetto e che possono prendere visione della relativa informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento UE.
  • tenere manlevato l’Organizzatore da qualsivoglia contestazione, reclamo, azione, pretesa da parte di detti soggetti in relazione alle richiamate riprese.